Obbligazionisti vittime del Salva Banche: finalmente pubblicati i decreti sulla procedura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà
Il 13 giugno sono stati pubblicati in G.U. i due decreti disciplinanti la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all’art. 1 comma 857, lettera d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rivolta agli obbligazionisti vittime del crac di Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria, CariFe e Carichieti.
Tale procedura arbitrale rappresenta la modalità, alternativa all’istanza di indennizzo forfettario, di accesso al Fondo di solidarietà (istituito con la legge del 28 dicembre 2015 n. 208) per l’erogazione delle prestazioni di ristoro ai soggetti che, alla data del 22 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati.
La procedura di indennizzo forfettario, i cui termini per la presentazione dell’istanza sono già scaduti, presupponeva che l’investitore avesse un patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 di valore inferiore a € 100.000,00 o, in alternativa, un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2014 inferiore ad € 35.000,00 e che le obbligazioni azzerate fossero state acquistate, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca risolta, prima del 12 giugno 2014. Per tali ragioni, gli investitori privi di tali requisiti, non hanno potuto accedere all’indennizzo forfettario ma possono ora accedere alla procedura arbitrale.
Il primo decreto, n. 82 del 28 aprile 2017, riguarda le modalità di nomina degli arbitri, l’organizzazione ed il funzionamento del collegio arbitrale, mentre il secondo decreto, n. 83 del 9 maggio 2017, disciplina la procedura di accesso al fondo, le modalità e le condizioni.
Tale procedura arbitrale è rivolta all’investitore, ossia la persona fisica, l’imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o al suo successore mortis causa nonché al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado dell’investitore che siano divenuti titolari delle obbligazioni subordinate azzerate, a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L’obbligazione deve essere stata acquistata nell’ambito di un rapporto diretto con la banca in liquidazione e pertanto non possono accedere a tale procedura gli investitori che abbiano acquistato i titoli azzerati da altri intermediari.
Per poter ottenere il ristoro del pregiudizio subito è necessario provare la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza dal TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, il Fondo di Solidarietà propone agli obbligazionisti nelle forme dell’offerta al pubblico, la “facoltà di determinazione delle prestazioni” (ossia la modalità di ristoro del pregiudizio subito, in ragione della violazione dei suddetti obblighi, ed entro i successivi 4 mesi, l’investitore a pena di decadenza, deve presentare il ricorso al Collegio Arbitrale. L’investitore potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria qualora sia insoddisfatto dell’esito della procedura.
Qualora però l’investitore avesse già avviato una causa e la avviasse nel corso della procedura arbitrale, ciò sarà causa di improcedibilità del ricorso.